Il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, “in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta nè può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”.
E’ quanto si legge nei decreti con i quali la terza Sezione bis del Tar del Lazio ha respinto l’istanza dell’Anief contro i provvedimenti del ministero dell’Istruzione che disciplinano il possesso del Green pass.
“In ogni caso – sottolineano i giudici – il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2”.
Ciò premesso, in caso di mancato possesso del Green pass, “l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”. E’ quanto afferma il Tar del Lazio nei decreti con i quali viene respinta l’istanza di sospensiva dei provvedimenti adottati dal ministero dell’Istruzione in materia di ‘certificazione verde’.