ROMA – Il decreto legge per l’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore. L’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre.
Obbligo di green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati dal 15 ottobre, con verifiche a carico del datore di lavoro: chi risulterà sprovvisto sarà considerato assente giustificato senza stipendio dal primo giorno. E’ quanto si legge nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei ministri in cui scompare, rispetto alle bozze, la sospensione per il lavoratori della PA. Tutti “assenti ingiustificati” dunque “fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati”, si legge nel testo.
Obbligo di green pass dal 15 ottobre al 31 dicembre per “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari”. E’ quanto si legge nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei ministri. Sono esclusi invece dall’obbligo “avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo”.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata” per non essersi messi in regola con l’obbligo di green pass “il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”.
“A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione”. E’ quanto si legge nella versione definitiva del testo.
“L’applicazione del prezzo calmierato” sui tamponi “è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2”. E’ quanto si legge nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei ministri.
Numero verde unico, il 1500, in capo al ministero della salute, per le informazioni di pubblica utilità relative al certificazioni verdi. E’ quanto si legge nella versione definitiva del decreto approvato giovedì scorso in consiglio dei ministri. Scompare dunque il contact center 800 912491.