Crocifisso in aula, la Cassazione: la scuola decida in autonomia

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 Nell’infinita controversia sulla legittimità o meno dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, che da decenni contrappone cattolici e laici (ultima bufera nel 2019 su Fioramonti ministro che voleva toglierlo dalle classi), le sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno indicato la via maestra da percorrere: è quella dell'”accomodamento ragionevole”, del confronto, della “ricerca, insieme, di una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni”, senza neppure escludere, in caso di richiesta, la possibilità di esporre simboli di altre religioni.

La linea della mediazione

Aveva perciò torto, negli anni 2008 e 2009 – ha stabilito la Suprema corte (sentenza 24414) – il dirigente scolastico di un istituto professione di Terni il quale, aderendo alla decisione presa a maggioranza dall’assemblea degli studenti di una terza classe, aveva ordinato l’esposizione del crocifisso in quell’aula scolastica senza cercare un “ragionevole accomodamento” con la posizione manifestata da un professore dissenziente che, durante le sue lezioni, rimuoveva sistematicamente la croce, reclamando il rispetto della propria libertà di insegnamento e di religione. Tuttavia il professore dissenziente non poteva lamentare una compressione della sua libertà di religione – ha sottolineato la Suprema Corte – dal momento che il Crocifisso resta un simbolo passivo perché non implica alcun atto di adesione, e la libertà di insegnamento di un docente non ne rimane toccata.

Quel simbolo, che appartiene alla tradizione culturale del popolo italiano – hanno osservato i giudici – non interferisce con la possibilità di ciascun insegnante di manifestare le proprie convinzioni religiose, finanche criticandone davanti alla classe, in modi adeguati, il significato e la stessa presenza. In definitiva, la circolare del dirigente scolastico era illegittima perché ordinava l’esposizione del crocifisso senza percorrere la strada del confronto e della mediazione, con la conseguenza che parte della sanzione disciplinare che era stata inflitta al docente dissenziente è stata invalidata.

“Esporlo non è un atto dovuto”

Nelle motivazioni della sentenza, le sezioni unite civili della Cassazione hanno fatto riferimento ai principi di uguaglianza dei cittadini, di libertà di religione e di laicità dello Stato, hanno ripercorso le diverse pronunce in materia di esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici, fino alla pronuncia del 2011 della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell’uomo, che, accogliendo un ricorso dell’Italia, l’ha ritenuta legittima, ribaltando una sentenza di segno opposto della stessa Corte europea. Hanno, inoltre, ricordato, come l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, non avendo il Parlamento approvato una legge, sia tuttora prevista da un regio decreto del 1924, ma non è più un atto dovuto, non essendo consentito dalla Costituzione imporne la presenza.

Non-obbligo non vuol dire divieto

Il non-obbligo, tuttavia, non si traduce in un divieto di esposizione del crocifisso: esso, pertanto, può legittimamente essere esposta “allorquando la comunità scolastica valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all’interno della stessa comunità scolastica e ricercando un ‘ragionevole accomodamento’ che consente di favorire la convivenza delle pluralità”.

Secondo monsignor Stefano Russo, segretario generale della Cei, che comunque si riserva di leggere la sentenza nella sua integralità, “i giudici della Suprema Corte confermano che il crocifisso nelle aule scolastiche non crea divisioni o contrapposizioni, ma è espressione di un sentire comune radicato nel nostro Paese e simbolo di una tradizione culturale millenaria”. “È innegabile – spiega – che quell’uomo sofferente sulla croce non possa che essere simbolo di dialogo”. Mentre per Unione atei, l’imposizione del crocifisso è incompatibile con uno stato laico.

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