L’Autovelox, o qualsiasi dispositivo di controllo della velocità – si sa – deve essere segnalato, altrimenti la multa è nulla. Ma ora la Cassazione ha stabilito che la regola vale anche per quelli mobili montati sulle auto della polizia. Secondo gli Ermellini infatti non vi sono deroghe all’obbligo di segnalazione di tali apparecchi previsto per legge. La Cassazione ha infatti appena rigettato un ricorso presentato dal Comune di Feltre: con un’ordinanza della seconda sezione civile, la Suprema Corte ha confermato la decisione del tribunale di Belluno che aveva accolto l’opposizione di un automobilista alla sanzione che gli era stata irrogata per aver viaggiato a 85 km/h in un tratto stradale dove la velocità massima consentita era pari a 70 km/h.
E questo apre una voragine nei sistemi di controllo perché sulle auto in movimento è impossibile – per ovvi motivi – segnalare in anticipo la presenza dell’autovelox. A meno che di far precedere l’auto in questione da un’altra auto con cartelloni ben visibili. Follia, certo. Ma c’è dell’altro.
Scout Speed: come funziona l’Autovelox “invisibile”
La legge dice solo che “il segnale dell’autovelox deve essere posto a una ragionevole distanza dalla postazione di controllo” ma non stabilisce quale sia questa distanza minima. Quindi? Anche qui è dovuta intervenire la Cassazione stabilendo che tutto dipende dalle strade. Quindi in città dove (teoricamente…) si dovrebbe andare più piano la distanza tra autovelox e cartello sarà più breve (ad esempio 200 metri) mentre sulle strade a rapido scorrimento è necessario rispettare uno spazio più ampio.
Ma torniamo al caso di Feltre: il controllo, nel caso in esame, era stato effettuato con lo ‘Scout speed’ installato a bordo di un veicolo dei vigili urbani: la multa, in accoglimento del ricorso dell’uomo, era stata ritenuta illegittima sia dal giudice di pace che dal tribunale. Contro le decisioni dei giudici del merito, il Comune di Feltre aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, senza, però, esito positivo: la Corte ha rilevato che il decreto ministeriale del 2007, “in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, contempla la possibilità di installare sulla autovetture dotate del dispositivo Scout speed messaggi luminosi contenenti l’iscrizione ‘controllo velocita o ‘rilevamento della velocita, visibili sia frontalmente che da tergo”. Le “molteplici possibilità di impiego e segnalazione – conclude la Cassazione – sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicchè non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonerodall’obbligo della preventiva segnalazione”.